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2° appuntamento con la rubrica legale curata dall'avv. Mariano Caputo: Parte 2 L’IMPORTANZA DELLA MEDIAZIONE A SEGUITO DEL DECRETO 28/2010

2° appuntamento con la rubrica legale curata dall'avv. Mariano Caputo: Parte 2 L’IMPORTANZA DELLA MEDIAZIONE A SEGUITO DEL DECRETO 28/2010


La conciliazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione, rispetto ad alcune materie, è condizione di procedibilità. La parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi – su eccezione di parte nella prima difesa o d’ufficio entro la prima udienza – che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto Le materie per le quali è in vigore il tentativo di conciliazione sono le seguenti:
Condominio
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Diritti reali
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Divisione
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Successioni ereditarie
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Patti di famiglia
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Locazione
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Comodato
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Affitto di aziende
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Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
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Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
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Risarcimento del danno derivante da diffamazione
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Contratti assicurativi
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Contratti bancari
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Contratti finanziari
Per tali materie si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero- in alternativa il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Per cause aventi a oggetto «diritti reali» possono intendersi anche tutte le cause aventi a oggetto contratti traslativi di tal diritti, nonchè aventi ad oggetto la loro nullità, annullamento o risoluzione.
La mediazione obbligatoria in materia di «contratti assicurativi» comporta l’esperimento del tentativo in tutte le ipotesi in cui sia azionabile una garanzia assicurativa.
L’obbligatorietà del tentativo non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e non sarà prevista per i seguenti procedimenti:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio ;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale 8. Infine segnaliamo che lo svolgimento della mediazione non precluderà la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda giudiziale. Il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta «l’improcedibilità della domanda giudiziale»; tale improcedibilità «deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza» 9. Qualora il giudice rilevi che la mediazione obbligatoria non è stata esperita, egli fissa «contestualmente» alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione; sono anche qui fatte salve le disposizioni in materia di mediazione già previste dalle normative speciali. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni concesso per la presentazione della domanda di mediazione comporterà l’estinzione del processo. Qualora invece «il giudice rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non è finita, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6», che è di quattro mesi dalla presentazione dell’istanza (senza obbligo di riassunzione del processo). L’art. 5 condiziona la «procedibilità della domanda giudiziale», e non la semplice instaurazione del processo, al tentativo di mediazione: di talchè, ove si versi in materie soggette alla mediazione preventiva obbligatoria, in tutti i casi in cui vi sia l’introduzione di nuove domande dovrebbe essere, a rigore, necessario l’esperimento del tentativo di mediazione (come ad esempio per la domanda riconvenzionale 10, per la reconventio reconventionis dell’attore, per l’intervento autonomo dei terzi (art. 105 primo comma c.p.c.), per la chiamata del terzo ad opera di una delle parti e, ove si accompagni alla proposizione di una nuova domanda, anche per la chiamata iussu judicis).
Il legislatore non ha configurato la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è un procedimento privato, per sua natura celere e dotato di propensione alla conciliazione. Dal 20 marzo 2011 e solo quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, le parti che accedono alla mediazione e versano nelle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono esentate dal pagamento dell’indennità, che non può essere pretesa dall’Organismo.


14/10/2012
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