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Bollo auto, se non paghi subito il fermo amministrativo è di 6 anni
Bollo auto, se non paghi subito il fermo amministrativo è di 6 anni
Con l’approvazione del Dlgs sulla riforma fiscale, cambiano le modalità della riscossione esattoriale. Se scatta l’iscrizione del fermo amministrativo del veicolo, in caso di pagamento dilazionato, non si potrà usare la propria auto fino al pagamento dell’ultima rata. Ecco cosa fare per evitare di restare a piedi per l'intera durata della rateazione.
In caso di mancato pagamento del bollo auto, lo strumento più utilizzato da Equitalia per la riscossione del debito è il fermo amministrativo del veicolo cui è riferita la violazione tributaria. Fino allo scorso ottobre, chi subiva il blocco dell’auto poteva rimediare recandosi allo sportello Equitalia e chiedendo istanza di pagamento dilazionato. Alla successiva autorizzazione, eventuali fermi o ipoteche iscritti in precedenza venivano cancellati al pagamento della prima rata. Negli anni però, tale procedura ha portato a diversi abusi da parte dei contribuenti che, richiesta la rateazione, provvedevano a vendere il veicolo, interrompendo il pagamento. In questo modo, l’Agente riscossore non poteva iscrivere nuovamente il fermo amministrativo, non trovando più il veicolo tra i beni del debitore. In tal senso, il Governo ha modificato il decreto n. 602/1973, disponendo che la richiesta di dilazione non cancelli più il fermo amministrativo.
Con l’approvazione del Decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 in materia semplificazione e razionalizzazione delle norme di riscossione, in caso di mancato pagamento del bollo auto, la richiesta di rateazione non cancella il fermo già iscritto fino al pagamento dell’ultima rata, ovvero per almeno sei anni, dal momento che le dilazioni richieste ad Equitalia, le più semplici da ottenere poichè non necessitano della prova delle difficoltà economiche, prevedono 72 rate mensili.
Ricevuta la richiesta di rateazione – si legge al comma 2 dell’art. 10 del Dlgs n.159/2015 – l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione – precisa il decreto.
In pratica, il debitore che inizia a pagare regolarmente la cartella esattoriale con il fermo già iscritto, non potrà ugualmente utilizzare la propria auto fino al pagamento dell’ultima rata. Chi invece non ha ancora ricevuto il fermo amministrativo, presentando l’istanza di dilazione eviterà che successivamente vengano iscritte misure cautelari.
A seguito della presentazione di tale richiesta […] non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Cosa fare? Se si riceve la cartella esattoriale di Equitalia, per evitare di restare a piedi per tutta la durata della dilazione, l’unica soluzione è quella di procedere immediatamente al pagamento dell’intero debito, prima che Equitalia iscriva il fermo amministrativo. L'alternativa è quella di presentare richiesta di rateazione entro i 60 giorni di notifica dell’ingiunzione di pagamento. Si ricorda che, in caso si decidesse di acquistare un nuovo veicolo per ovviare al problema, Equitalia potrebbe disporre il fermo amministrativo anche sul secondo veicolo. Come suggerito dagli avvocati di LaLeggePerTutti “esiste solo una circolare interna emessa dall’Agente della Riscossione che stabilisce, per debiti fino a 2mila euro, la possibilità di massimo un fermo auto, ma non è una norma giuridica e, pertanto, la sua applicazione non può essere invocata davanti al giudice”.
di Valeria Aiello
Fonte: motori.fanpage.it
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