|
Bollo auto, non si paga se la cartella non è notificata entro 3 anni
Bollo auto, non si paga se la cartella non è notificata entro 3 anni
In caso di mancato pagamento, se il sollecito o la cartella esattoriale non arrivano entro il terzo anno successivo a quello dell’accertamento, il tributo non sarà più dovuto.
Avere un’automobile comporta costi e diverse spese. Tra queste, vi è il bollo auto che, in assenza di un avviso di pagamento, si rischia di dimenticare. Se il pagamento avviene entro un anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, si applica il cosiddetto ravvedimento operoso e sanzioni ridotte, altrimenti le ammende arrivano al 30%. Qualora, invece, non si proceda con il pagamento e l’amministrazione finanziaria non contesti nulla per i successivi tre anni, dal contribuente non potrà più essere preteso nulla. La stessa situazione di verifica se, all’avviso di accertamento notificato nei termini, non segua nessun altro atto per i successivi tre anni dal 61° giorno della notifica. Ciò anche se il credito viene iscritto a ruolo. A stabilirlo, ricorda Studiocataldi.it, è il comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/06, per cui il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – Art.1 c.163 L. 296/06 del 27 dicembre 2006.
La disposizione è stata avvallata da una recente sentenza della Commissione Tributaria di Catanzaro che ha confermato l’orientamento del termine triennale rispetto a quello decennale, avvallato da diversi precedenti (Sentenza Cassazione n. 701/2014, Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 5791/2008).
Si tratta, infatti, di un tributo locale per cui la CTP non ha sbagliato nel ritenere che il termine di decadenza triennale non fosse spirato alla data del primo ottobre 2010, poichè l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso di specie, nell'anno 2007 – spiegano gli avvocati del quotidiano giuridico.
Il termine di prescrizione può tuttavia essere interrotto se il contribuente riceve un avviso di pagamento o una cartella di pagamento. In tal caso, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di ricezione dell’atto per i successivi tre anni.
di V. A.
Fonte: motori.fanpage.it
22/09/2016
|
|
Rubrica a cura di ''La pratica'' |
27/05/2018
Caro benzina, gli automobilisti puntano sui distributori no-logo: ma convengono davvero? |
18/03/2018
Volkswagen, parte la rivoluzione elettrica: 16 stabilimenti entro il 2022 |
24/08/2017
Smartphone al volante, si passa al pugno duro: fino a 6 mesi di sospensione della patente |
15/06/2017
Multe non pagate, dal 1 luglio arriva il prelievo diretto dal conto corrente |
30/04/2017
Come si fa ricorso per una multa illegittima? |
21/03/2017
Quali sono le limitazioni dei neopatentati? |
06/02/2017
Cosa succede se non paghi la RC Auto? |
21/12/2016
Bollo auto, ecco la sanatoria per chi non ha pagato |
02/11/2016
Auto, targa sporca o non leggibile? Multe salatissime |
22/09/2016
Bollo auto, non si paga se la cartella non è notificata entro 3 anni |
19/08/2016
Patente smarrita, rubata o deteriorata: cosa fare per sostituire il documento |
07/07/2016
Rc auto, scatola nera obbligatoria per tutti |
25/05/2016
Trasformare la tua vecchia auto in un’elettrica? Ora si può |
19/04/2016
Bollo auto, se non paghi subito il fermo amministrativo è di 6 anni |
18/03/2016
Patente di guida, nuovi quiz 2016 per l’esame teorico |
30/01/2016
Guidare senza patente non è più reato |
30/12/2015
Chi siamo |
|
|