6° app. con la rubrica curata dall'avv. Mariano Caputo: ''Il contenzioso in materia di acustica - Parte 1''
1. Premessa
Il contenzioso in materia di acustica è tema di estrema attualità, per almeno due diversi ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, il contenzioso civile sull’osservanza dei requisiti acustici passivi dettati dal D.P.C.M. 5/12/1997 va (andava?) investendo un ruolo sempre crescente nel panorama non solo dei rapporti tra costruttori/venditori da un lato ed acquirenti dall’altro lato, ma anche tra proprietari dell’immobile ed appaltatori nella prospettiva degli articoli 1669 e 2043 del codice civile.
Sotto un secondo profilo, e proprio in conseguenza del crescente contenzioso, l’attualità del tema si è fatta più stringente allorchè il legislatore, con l’art. 11 della Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008) ha conferito delega al Governo “per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale”, individuando tra i principi e criteri direttivi della delega la “definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie...nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario”; e tanto più la norma incide sulla vicenda del contenzioso, in quanto il comma 5 del medesimo articolo sancisce che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La presente relazione è dedicata al primo dei profili citati, quello del contenzioso, in particolare attraverso la disamina della giurisprudenza più significativa sul tema (peraltro curiosamente assai contenuta in termini numerici, verosimilmente in ragione di un diffuso ricorso a definizioni in sede extragiudiziale). E’ però interessante sottolineare fin d’ora come tale disamina, ben lungi dal rimanere confinata in uno specifico ambito apparentemente di competenza di pochi specialisti dell’acustica, consenta invece, anzi addirittura imponga, una ben più ampia riflessione sui recenti indirizzi della legislazione che regola l’attività edilizia in generale e sui ruoli delle figure coinvolte.
Va anche evidenziato subito che la tematica dei requisiti acustici passivi che qui viene affrontata afferisce a profili per così dire di carattere “oggettivo”, legati cioè a specifiche caratteristiche (requisiti, li definisce appunto la norma) che il bene “edificio” deve possedere in quanto tale: il che distingue nettamente questa problematica dall’altro tema che parimenti (ma da ben più tempo) coinvolge chi si occupi dei temi dell’acustica in edilizia, vale a dire l’applicazione dell’art. 844 del codice civile.
Anche tale norma è stata oggetto di un recente intervento legislativo di modifica,(1) sul quale non è possibile soffermarsi in questa sede, se non per sottolineare il tentativo del legislatore di ricondurre in un ambito predefinito e normativamente delimitato la nozione di “normale tollerabilità”; qui si intende invece soltanto evidenziare come l’art. 844 c.c. si ponga in una prospettiva in parte diversa da quella della presente relazione, in quanto coinvolgente profili più propriamente “soggettivi”, legati da un lato a condotte del soggetto “disturbante” e dall’altro alla percezione che ne ha il soggetto “disturbato”; ed infatti diverso è anche l’approdo del contenzioso, che mira ad ottenere (accanto al risarcimento di eventuali lamentati danni) provvedimenti coercitivi di contenuto inibitorio nei confronti della condotta lamentata come disturbante.
Quando si parla di requisiti acustici passivi degli edifici, invece, l’oggetto della controversia viene individuato nell’esistenza o meno, nell’edificio, di ben precisi requisiti di carattere oggettivo: si discute, quindi, del bene “edificio” oggettivamente considerato e “misurato”.
Conseguentemente, anche l’oggetto delle domande non riguarda provvedimenti inibitori di altrui condotte, bensì l’adozione dei rimedi previsti dal codice civile allorchè un determinato bene non possieda le caratteristiche che gli devono essere proprie: rimedi la cui individuazione dipende dalla tipologia di contratto dedotta in giudizio (compravendita, appalto, ecc.) in particolare quando, come nelle sentenze esaminate, l’attore agisca proprio facendo valere principi di responsabilità contrattuale.
(1) Legge 27 febbraio 2009 n. 13, art. 6-ter: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.
FINE PRIMA PARTE
10/12/2012
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