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2° app. con la rubrica a cura del Centro Revisioni Auto Scardigno: ''pneumatici sotto controllo - le ordinanze''
Oltre al cambiamento terminologico che ha introdotto nel Codice della strada l’espressione “pneumatici invernali”, la recente modifica dell’art. 6 comma 4 lettera e) del C.d.s. ha esteso i poteri dell’Ente proprietario della strada che, con apposita ordinanza, può ora fissare per un periodo temporale prestabilito e per le singole strade, non solo l’obbligo di munirsi di pneumatici invernali o di in alternativa mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve), ma anche imporre l’uso di pneumatici invernali o in alternativa di mezzi antisdrucciolevoli anche quando la strada non sia interessata da precipitazioni nevose o ghiaccio.
Lo scorso inverno sono stati numerosi gli Enti proprietari e/o gestori delle strade che, proprio per migliorare la sicurezza stradale, la circolazione e la mobilità dei loro cittadini, hanno emanato specifiche Ordinanze a favore dell’uso obbligatorio di pneumatici invernali o catene.
Ricordiamo che l’inosservanza di tali Ordinanze comporta la contestazione di sanzioni pecuniarie da parte degli organi di polizia, con l’aggiunta anche del provvedimento di interdizione del transito fino a quando il conducente non provveda a disporre di pneumatici invernali o di catene di neve.
Attenzione: durante il periodo invernale ciascun automobilista è tenuto, prima di mettersi in viaggio, ad informarsi della eventuale vigenza di normative restrittive, a carattere locale, che contemplino l’uso obbligatorio di pneumatici invernali o di catene a bordo.
20/12/2012
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