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9° app. con la rubrica dell'avv. Mariano Caputo: ''La tutela del possesso''

9° app. con la rubrica dell'avv. Mariano Caputo: ''La tutela del possesso''


La tutela del possesso
La tutela della situazione del possesso assolve ad una funzione conservativa dei poteri di fatto esercitati sulla cosa ed è pertanto improntata ad un criterio di sommarietà. Gli strumenti processuali predisposti dal legislatore a tal fine sono l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione (c. d. azioni possessorie), disciplinate dagli artt. 1168-1170 c. c., e la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto, meglio note come azioni di nunciazione, esercitabili anche dal proprietario e dai titolari degli altri diritti reali di godimento (art. 1171-1172 c. c.).
L'azione di reintegrazione è diretta a porre rimedio alla sottrazione della cosa oggetto di possesso al fine di ripristinare la preesistente situazione possessoria. Legittimati a promuovere tale azione sono sia il possessore che il detentore, purchè non per ragioni di servizio o di ospitalità, nei confronti dell'autore dello spoglio. Anche il conduttore di un immobile, pertanto, può promuovere azione possessoria nei confronti dell'autore dello spoglio. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sent. 29 aprile 2002 n.6221) specificando che il conduttore va considerato "detentore qualificato" per conto del locatore possessore.
Ne discende che egli ha diritto a tutelare la propria situazione giuridica attraverso l'esercizio dell'azione di reintegrazione. Affinchè la domanda sia accogliibile è inoltre necessario che la cosa si trovi ancora nella materiale disponibilità di chi l'ha sottratta e non sia stata distrutta o consegnata ad altri. L'attore, poi, deve essere spogliato del suo possesso in modo volontario e violento o clandestino. L'azione in commento è peraltro sottoposta al termine di decadenza di un anno, con decorrenza dal sofferto spoglio o dalla scoperta della perdita del possesso. A ben vedere, l'immediatezza della tutela possessoria emerge già dalla lettera dell'art. 1168 c. c., ai sensi del quale il giudice deve ordinare la reintegrazione sulla base della semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
Lo scopo dell'azione di manutenzione è quello di assicurare il pacifico godimento di una situazione possessoria in atto, inibendo i comportamenti ad essa contrari. Essa è esperibile da parte del solo possessore, non anche dal detentore, e tutela esclusivamente il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico di immobili o universalità di mobili che duri da più di un anno, così da figurare come un'apparenza di diritto.
Per poter godere di tale tutela il possessore deve aver subito una molestia o una turbativa, che rendano disagevole l'esercizio del possesso, laddove lo spoglio lo esclude; la distinzione tra le due azioni spesso è piuttosto labile, tuttavia la giurisprudenza ha provveduto ad ampliare notevolmente la nozione di molestia rilevante, purchè essa risulti d'intensità apprezzabile.
La Corte di Cassazione, ha ora chiarito (Sentenza n. 15788 dell'11 novembre 2002) che "non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso".
Ne discende, secondo i giudici della Corte, che non costituiscono molestia quei comportamenti che risultano compatibili con l'esercizio del potere di fatto del possessore e che non pregiudicano nè limitano in modo apprezzabile tale potere. E' stato così escluso, nella fattispecie presa in esame dalla Corte, che la semplice sostituzione di una vecchia rete metallica, posta a confine tra due proprietà, con una nuova rete (che non implica restringimento, modificazione o limitazione del possesso) possa costituire turbativa.
Anche per l'azione in oggetto la legge prevede il termine di decadenza annuale. Va infine sottolineato che, qualora abbia subito dei danni, il possessore potrà sempre attivare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c. c.
La funzione svolta dalle azioni di nunciazione è essenzialmente cautelare, di natura preventiva e inibitoria. La denuncia di nuova opera, in particolare, presuppone un intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, un'opera intrapresa da altri sul proprio o sull'altrui fondo e non completata, ed un pericolo incombente di danno per l'oggetto del possesso altrui. Il giudice effettua una sommaria cognizione del fatto, disponendo la sospensione o autorizzando la continuazione dell'opera, ma con le opportune cautele. Il termine di decadenza qui previsto è di un anno dall'inizio effettivo dell'opera.
La denuncia di danno temuto si riferisce, invece, a opere già compiute sulla cosa minacciata, che comportano un pericolo grave e imminente.
Avv. Mariano Caputo


07/02/2013
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